Il disservizio ha reso impossibile erogare i servizi ai contribuenti, al fine di consentire loro di rispettare adempimenti e formalità in scadenza.
Tale difficoltà è stata ufficializzata dal Provv. 1/04/2022 dell’Agenzia entrate, che ha accertato il disservizio dalle ore 14:07 del 30/03/2021 fino alle ore 18:30 del 31/03/2022.
L’emanazione di tale provvedimento è funzionale all’applicazione della proroga:
ü dei termini di prescrizione e decadenza
ü nonché dei termini degli adempimenti e delle formalità
di natura fiscale previsti dall’art. 1 del D.L. n. 498/1961, richiamato nel citato Provvedimento
Dunque:
è tutti gli adempimenti/formalità che scadevano al 30 o 31 marzo
è sono prorogati all’11/04/2022 (cioè il 10° giorno successivo al 1/04/2022, data di pubblicazione sul Portale dell’Agenzia Entrate del Provv. 1/04/2022 che ha accertato il disservizio).
La proroga non si estende ai versamenti dovuti (in quanto non effettuati tramite il sito dell’Agenzia Entrate).
Tra gli adempimenti interessati dalla proroga d’ufficio all’11 aprile 2022 vi sono quelli “annuali” che cadevano al 31/03/2022, tra cui la presentazione:
§ dell'istanza di prenotazione del Bonus pubblicità 2022 (si noti che il Provv. 31/03/2022 della DIE, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ha limitato la proroga all’8/04/2022, termine che si consiglia di osservare in via cautelativa)
§ mod. EAS degli enti associativi, finalizzato a comunicare le variazioni intervenute nel 2021 dei dati precedentemente comunicati (diversi da quelli già comunicati col mod. AA di Variazione dati Iva – v. RF-fl 050/2022)
§ mod. INTRA12 degli enti non commerciali/produttori agricoli “esonerati”, per indicare il progressivo degli acquisti UE e l’Iva dovuta in relazione alle operazioni UE annotate nel 2° mese precedente.
FATTURE ELETTRONICHE
Considerato che il disservizio ha interessato anche il Portale “Fatture e corrispettivi” gestito dall’Agenzia delle entrate, tramite il quale i soggetti passivi IVA hanno la possibilità di emettere le fatture in formato elettronico via SdI:
ü per i soggetti il cui termine di emissione della fattura elettronica scadeva il 30 e il 31 marzo 2022
ü si potrà fruire della proroga di 10 giorni.
Il differimento
- non riguarda le fatture differite (in quanto da emettere entro il 15 del mese successivo a quello di consegna dei beni o di incasso del corrispettivo per i servizi con “idonea documentazione”)
- ma le fatture cd. “immediate” per le quali i 12 giorni a disposizione rispetto al momento impositivo cadevano al 30 o al 31 marzo.
Al contrario, si deve ritenere non operi alcuna proroga per i contribuenti per i quali il 12° giorno non scadeva entro tali date (es: in quanto l’invio è stato tentato prima che scadessero i 12 giorni).