Studio+com Commercialisti Associati - Modena Vignola Spilamberto - GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre 2021, ha approvato un nuovo decreto legge sull’estensione del Green Pass nel mondo del lavoro pubblico e privato.  

Studio di Commercialisti a Modena, Vignola e Spilamberto con consolidata esperienza nella gestione e pianificazione aziendale e societaria, offre consulenza qualificata in campo commerciale, finanziario, tributario.

Studio Commercialisti Modena

Studio+com è lo studio di commercialisti a Modena che dal 1973 affianca imprese di ogni dimensione e professionisti nei rapporti societari e con il fisco, supportandone la crescita con competenza, puntualità e capacità di ritagliare un servizio "su misura".

Studio Commercialisti Sassuolo

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Studio Commercialisti Carpi

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Studio Commercialisti

Studio+com è uno studio di commercialisti con sedi a Modena, Vignola e Spilamberto che dal 1973 affianca imprese di ogni dimensione e professionisti nei rapporti societari e con il fisco, supportandone la crescita con competenza, puntualità e capacità di ritagliare un servizio "su misura".

Consulenza aziendale e societaria

Studio+com è il punto di riferimento per la consulenza aziendale e societaria: competenza al servizio di una corretta pianificazione finanziaria, affidabilità ed esperienza per affrontare le sfide che caratterizzano la vita di una società.

Consulenza fiscale e tributaria

Studio+com è il punto di riferimento per la consulenza fiscale e tributaria: una squadra al servizio di piccole e grandi realtà e operatori individuali che ogni giorno affrontano il mercato.

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Studio Commercialisti Spilamberto

Studio+com è lo studio di commercialisti a Spilamberto che dal 1973 affianca imprese di ogni dimensione e professionisti nei rapporti societari e con il fisco, supportandone la crescita con competenza, puntualità e capacità di ritagliare un servizio "su misura".

Studio Commercialisti Vignola

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GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 settembre 2021, ha approvato un nuovo decreto legge sull’estensione del Green Pass nel mondo del lavoro pubblico e privato.  

In dettaglio: 

Il decreto-legge indica che dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, la certificazione verde COVID-19 è richiesta per l’attività lavorativa o di formazione o di volontariato e varrà per tutti: dipendenti, imprenditori, autonomi, professionisti, prestatori occasionali. 

- Riguardo al *lavoro pubblico* si segnala che _”è tenuto a essere in possesso del Certificato Verde il personale delle Amministrazioni pubbliche”._

Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice”. L’obbligo “è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni”.

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde “sono richiesti *per accedere ai luoghi di lavoro* delle strutture prima elencate” e sono i datori di lavoro “a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche.

Riguardo alle *sanzioni* il decreto prevede che “il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza”.

- Veniamo al *lavoro privato*.

Si indica che “_sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato_”: il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono sempre richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

Dunque, come per il lavoro pubblico, il Green Pass è richiesto non tanto per lavorare, ma per *accedere ai luoghi di lavoro* (nel decreto non si fa riferimento al lavoro agile o al telelavoro).

Il decreto prevede inoltre che il personale “se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass”.

 

Gli obblighi di possesso del Green Pass, come indicato nel DL, “_non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute_”.

- Qualche variazione per le *piccole aziende*.

Si indica che per le imprese con meno di quindici dipendenti, ‘dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021’.

Le nuove norme prevedono inoltre la *gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione*”

- La certificazione verde è richiesta anche negli *uffici giudiziari* (Art. 2 del DL).

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, ‘al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2’. Tuttavia al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

 

Il decreto-legge stabilisce poi alcune misure per il sostegno allo sport di base e anticipa una possibile futura revisione delle misure di distanziamento per le attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Si indica che “_entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, in vista dell’adozione di successivi provvedimenti normativi e tenuto conto dell’andamento dell’epidemia, dell’estensione dell’obbligo del certificato COVID e dell’evoluzione della campagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative_”.

Ti aspettiamo in una delle nostre sedi a Modena, Vignola e Spilamberto.

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