Sul punto preme ricordare che l’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 è intervenuto in merito al versamento del saldo IVA, a seguito dell’abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e IVA:
• da una parte, è stata confermata, come regola generale, la scadenza del 16 marzo di ciascun anno. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione ovvero mediante rateizzazione delle somme dovute, massimo nove rate mensili di pari importi completando la rateazione entro il mese di novembre 2022, con applicazione di un interesse mensile nella misura dello 0,33%, a decorrere dalla seconda rata;
• dall’altra, è stata prevista la possibilità di differirlo entro il termine previsto dal nuovo art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 (quindi, 30 giugno 2022) per il versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo
Fermo restando il fatto che il versamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo (quindi, 30 luglio 2022; considerato che il 30 luglio 2022 cade di sabato tale termine è prorogato al 1° agosto 2022 e considerata la sospensione estiva di agosto tale termine sarà da effettuare entro il 22 agosto 2022, in quanto il 20 agosto cade sempre di sabato), rispetto al termine di pagamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, pagando l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto (al netto delle compensazioni), già precedentemente maggiorato (così come previsto dall’art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 435/2001). Anche in tal caso risulta possibile procedere alla rateizzazione con applicazione dell’interesse mensile dello 0,33% a partire dalla seconda rata.