Studio+com Commercialisti Associati - Modena Vignola Spilamberto - AGEVOLAZIONI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA: LA CASSAZIONE CONFERMA LA DECADENZA IN CASO DI AFFITTO A SOCIETÀ TERZE

Studio di Commercialisti a Modena, Vignola e Spilamberto con consolidata esperienza nella gestione e pianificazione aziendale e societaria, offre consulenza qualificata in campo commerciale, finanziario, tributario.

Studio Commercialisti Modena

Studio+com è lo studio di commercialisti a Modena che dal 1973 affianca imprese di ogni dimensione e professionisti nei rapporti societari e con il fisco, supportandone la crescita con competenza, puntualità e capacità di ritagliare un servizio "su misura".

Studio Commercialisti Sassuolo

Studio+com è lo studio di commercialisti per Sassuolo e la provincia di Modena che dal 1973 affianca imprese di ogni dimensione e professionisti nei rapporti societari e con il fisco, supportandone la crescita con competenza, puntualità e capacità di ritagliare un servizio "su misura".

Studio Commercialisti Carpi

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Studio Commercialisti

Studio+com è uno studio di commercialisti con sedi a Modena, Vignola e Spilamberto che dal 1973 affianca imprese di ogni dimensione e professionisti nei rapporti societari e con il fisco, supportandone la crescita con competenza, puntualità e capacità di ritagliare un servizio "su misura".

Consulenza aziendale e societaria

Studio+com è il punto di riferimento per la consulenza aziendale e societaria: competenza al servizio di una corretta pianificazione finanziaria, affidabilità ed esperienza per affrontare le sfide che caratterizzano la vita di una società.

Consulenza fiscale e tributaria

Studio+com è il punto di riferimento per la consulenza fiscale e tributaria: una squadra al servizio di piccole e grandi realtà e operatori individuali che ogni giorno affrontano il mercato.

Incarichi giudiziali e revisione legale

Studio+com mette in campo competenze specifiche in campo fiscale e amministrativo per incarichi giudiziali presso tribunali civili e procedure concorsuali, professionisti abilitati all'esercizio della revisione legale.

Studio Commercialisti Spilamberto

Studio+com è lo studio di commercialisti a Spilamberto che dal 1973 affianca imprese di ogni dimensione e professionisti nei rapporti societari e con il fisco, supportandone la crescita con competenza, puntualità e capacità di ritagliare un servizio "su misura".

Studio Commercialisti Vignola

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AGEVOLAZIONI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA: LA CASSAZIONE CONFERMA LA DECADENZA IN CASO DI AFFITTO A SOCIETÀ TERZE

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25135 del 13 settembre 2025, ha stabilito che il cittadino che concede in affitto terreni acquistati con le agevolazioni per la piccola proprietà contadina prima del decorso di cinque anni dall'acquisto decade dal beneficio fiscale, anche qualora l'affittuario sia una società agricola il cui amministratore possieda la qualifica di coltivatore diretto.
La normativa di riferimento, contenuta nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge n. 194/2009, prevede la decadenza dal trattamento agevolato nel caso in cui l'acquirente, entro cinque anni dall'acquisto, alieni volontariamente i terreni o cessi di coltivarli direttamente. L'unica eccezione alla decadenza è stabilita dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 228/2001, che consente di mantenere le agevolazioni esclusivamente quando il fondo viene alienato o concesso in godimento al coniuge, a parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo grado che esercitino l'attività di imprenditore agricolo.
Nel caso esaminato, una società a responsabilità limitata aveva acquistato terreni nel 2014 beneficiando delle imposte di registro ridotte a 200 euro ciascuna. Successivamente, prima del decorso del quinquennio, la società aveva concesso i terreni in affitto ad altra società operante nel settore agricolo. L'Agenzia delle Entrate ha quindi revocato le agevolazioni, recuperando le imposte ordinarie.
La società ricorrente ha sostenuto che la concessione in affitto ad un soggetto con qualifica di imprenditore agricolo rientrasse nell'eccezione prevista dalla normativa, invocando l'equiparazione delle società agricole agli imprenditori agricoli introdotta da norme successive. La Corte di Cassazione ha respinto tale tesi, richiamando il principio consolidato secondo cui le norme tributarie agevolative, in quanto eccezionali, devono essere interpretate in modo restrittivo. I giudici hanno chiarito che la salvaguardia delle agevolazioni opera unicamente quando il fondo viene concesso a soggetti legati da vincoli familiari specifici, circostanza non ricorrente nel caso di cessione in affitto a società terze.

 

Fonte: FiscoOggi

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