La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25135 del 13 settembre 2025, ha stabilito che il cittadino che concede in affitto terreni acquistati con le agevolazioni per la piccola proprietà contadina prima del decorso di cinque anni dall'acquisto decade dal beneficio fiscale, anche qualora l'affittuario sia una società agricola il cui amministratore possieda la qualifica di coltivatore diretto.
La normativa di riferimento, contenuta nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge n. 194/2009, prevede la decadenza dal trattamento agevolato nel caso in cui l'acquirente, entro cinque anni dall'acquisto, alieni volontariamente i terreni o cessi di coltivarli direttamente. L'unica eccezione alla decadenza è stabilita dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 228/2001, che consente di mantenere le agevolazioni esclusivamente quando il fondo viene alienato o concesso in godimento al coniuge, a parenti entro il terzo grado o ad affini entro il secondo grado che esercitino l'attività di imprenditore agricolo.
Nel caso esaminato, una società a responsabilità limitata aveva acquistato terreni nel 2014 beneficiando delle imposte di registro ridotte a 200 euro ciascuna. Successivamente, prima del decorso del quinquennio, la società aveva concesso i terreni in affitto ad altra società operante nel settore agricolo. L'Agenzia delle Entrate ha quindi revocato le agevolazioni, recuperando le imposte ordinarie.
La società ricorrente ha sostenuto che la concessione in affitto ad un soggetto con qualifica di imprenditore agricolo rientrasse nell'eccezione prevista dalla normativa, invocando l'equiparazione delle società agricole agli imprenditori agricoli introdotta da norme successive. La Corte di Cassazione ha respinto tale tesi, richiamando il principio consolidato secondo cui le norme tributarie agevolative, in quanto eccezionali, devono essere interpretate in modo restrittivo. I giudici hanno chiarito che la salvaguardia delle agevolazioni opera unicamente quando il fondo viene concesso a soggetti legati da vincoli familiari specifici, circostanza non ricorrente nel caso di cessione in affitto a società terze.
Fonte: FiscoOggi
