L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 297 del 26 novembre, ha chiarito che l'estensione da uno a due anni del termine per rivendere l'immobile preposseduto acquistato con le agevolazioni prima casa, introdotta dalla legge di Bilancio 2025, riguarda esclusivamente l'imposta di registro e non si applica al credito d'imposta per il riacquisto di una nuova abitazione.
Il quesito è stato posto da un proprietario che aveva acquistato nel 2014 un'abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa e l'aveva rivenduta a novembre 2024.
L'interessato intende ora acquistare una nuova abitazione e chiede se possa beneficiare del termine biennale anche per il credito d'imposta previsto dall'articolo 7 della legge numero 448 del 1998, che spetta a chi acquista una nuova prima casa entro un anno dall'alienazione della precedente.
Ricordiamo che la disciplina delle agevolazioni prima casa prevede l'applicazione di un'imposta di registro ridotta al 2 per cento per l'acquisto di abitazioni che rispondono a determinate condizioni. Con la legge di Bilancio 2025 è stato esteso da uno a due anni il termine entro cui alienare l'immobile preposseduto, permettendo così di acquistare una nuova abitazione anche se si è già proprietari di un'altra casa acquistata con le medesime agevolazioni.
Il credito d'imposta, disciplinato dall'articolo 7 della legge numero 448 del 1998, spetta invece a chi, dopo aver venduto una prima casa acquistata con agevolazioni, ne compra un'altra entro un anno dall'alienazione. L'importo del credito è pari all'imposta di registro o all'Iva pagata sul primo acquisto, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sul nuovo immobile.
L'Agenzia evidenzia che la modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2025 non ha toccato questa disciplina: il maggior termine di due anni per la rivendita dell'abitazione preposseduta non pregiudica il diritto al credito d'imposta per il nuovo acquisto, ha tuttavia escluso un'estensione simmetrica del prolungamento del tempo a disposizione per la nuova acquisizione, considerato che le disposizioni agevolative sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia
