In primis evidenziamo che viene prorogato di un ulteriore anno il regime fiscale previsto nel 2025 per gli interventi finalizzati al recupero edilizio, mantenendo per tutto il 2026 l’agevolazione al 50% per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sulla quale sono stati effettuati gli interventi.
In dettaglio l’analisi delle modifiche e dei bonus usufruibili per l’anno in corso:
BONUS “BARRIERE ARCHITETTONICHE”
Non vi sono state proroghe per il Bonus “barriere architettoniche” come già previsto; tali spese, quindi, sono rimaste agevolate se sostenute fino al 31.12.2025.
2. BONUS MOBILI
È stato prorogato il bonus mobili con la medesima aliquota del 2025 (50%) e il medesimo ammontare complessivo di spesa agevolabile (euro 5.000), così come disposto dall’art. 16 comma 2 del DL 63/2013; anche per l’anno 2026 mantiene la possibilità, per coloro che hanno sostenuto spese di cui al comma 1 dell’art. 16-bis del Tuir a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente, di portare in detrazione per dieci quote annuali costanti il 50% della spesa relativa a mobili ed elettrodomestici.
2.1 Modalità di fruizione del bonus
Il cd “bonus mobili” agevola le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili nuovi e/o grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica elevata. Detta agevolazione è limitata a coloro che, a partire dall’anno precedente, hanno effettuato interventi che beneficiano della detrazione ex art. 16-bis comma 1 del Tuir, per interventi edilizi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e parti comuni di edifici di cui all’art. 1117 c.c.
La modalità di pagamento prevista per il bonus mobili è mediante bonifico ordinario bancario o postale, carte di credito e carte di debito, NON bonifico parlante.
3. BONUS RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA
Viene nuovamente modificato l’articolo 16 del D.L. 63/2013, disponendo che l’aliquota applicabile per il 2026 per le spese documentate relative agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio (ex comma 1 art. 16-bis del Tuir) rimane del 36% e si ridurrà al 30% per l’anno 2027.
Come predetto, viene modificato anche il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 16 D.L. 63, confermando anche per il 2026 l’aliquota più favorevole del 50% per le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sulla quale sono stati effettuati gli interventi.
Per tali interventi, l’aliquota diminuisce al 36% nel 2027.
Non viene modificato il limite massimo di spesa in vigore, che rimane dell’ammontare di euro 96.000 fino al 2027.
Rimane altresì invariata la detrazione, a regime, del 50% per gli interventi di sostituzione del gruppo elettronico di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione prevista dal comma 3-bis dell’art. 16-bis del Tuir.
3.1. Modalità di fruizione del bonus
Gli interventi agevolabili sono definiti dal comma 1 dell’art. 16-bis (con rimando all’art. 3 del DPR 380/2001).
Gli adempimenti necessari sono invariati e sono identificati dal DM 41/1998; si pone particolare attenzione sui due adempimenti pertinenti a tutti gli interventi che sono
a) l’indicazione in dichiarazione dei redditi degli estremi catastali identificativi dell’immobile (o estremi registrazione atto che conferisce diritto alla detenzione) e
b) la modalità di pagamento con “bonifico parlante”.
4. ECOBONUS
Le medesime modifiche alle disposizioni concernenti il “Bonus ristrutturazione straordinaria” vengono previste anche per il cd “Ecobonus”, disciplinato dall’art. 14 del D.L. 63/2013, con la modifica del comma 3-quinquies.
La detrazione fiscale per interventi di efficientamento energetico vede una proroga dell’aliquota del 36% anche per il 2026, confermando il 30% per l’anno 2027.
La stessa modifica apportata all’articolo 16 del D.L. 63/2013 viene apportata anche all’articolo 14 del D.L., anche per le spese relative ad interventi di efficientamento energetico; come sopraddetto i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sulla quale sono stati effettuati gli interventi godranno l’aliquota al 50% per il 2026 e al 36% per l’anno 2027.
4.1. Modalità di fruizione del bonus
Le detrazioni per gli interventi volti alla riqualificazione energetica, cd “Ecobonus”, spettano sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES, e sono disciplinati dall’art. 1 commi 344-349 della L. 296 del 2006 e successivamente dall’art. 14 del DL 63/2013.
I soggetti beneficiari sono identificati dall’art. 4 del DM 6.8.2020 (prot. 159844), per interventi su edifici esistenti di qualunque categoria catastale, compresi quelli strumentali, nei quali sia verificata la preesistenza nell’edificio di un impianto di riscaldamento.
La detrazione è usufruibile in dieci quote annuali di pari importo.
Gli interventi di efficientamento energetico vengono identificati dai commi 344-347 della Legge 296/2006 e dall’art. 2 co. 1 del DM 6.8.2020 (prot. 159844). All’interno di tali disposizioni vengono stabiliti anche i massimali di spesa propri per ogni tipo di intervento.
Gli adempimenti principali necessari:
a) Deposito in Comune della relazione tecnica ex art. 8 co. 1 DLGS 192/2005;
b) Asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai requisiti
c) Effettuazione del pagamento mediante bonifico parlante
d) Conservazione delle fatture comprovanti le spese per gli interventi effettuati
e) Trasmissione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori della comunicazione relativa agli interventi svolti.
5. SISMABONUS
Il riallineamento delle aliquote previste nell’anno 2026 con quelle per l’anno 2025 coinvolge anche quelle relative alle detrazioni per le spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche.
Il comma 22 lettera b) numero 2 modifica il comma 1-septies 1 dell’articolo 16 del DL 63/2013, aumentando per l’anno 2026 al 36% l’agevolazione per tutti le spese sostenute per gli interventi descritti dal comma 1-bis fino all’1-septies dell’articolo 16 (anche qui vi è il rimando all’articolo 16-bis del TUIR per il dettaglio degli interventi antisismici); rimane confermando il 30% per l’anno 2027.
Ovviamente vi è la medesima positiva conferma per i titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale oggetto degli interventi, che godranno dell’agevolazione al 50% anche per l’anno 2026 così come per i bonus precedentemente indicati, con la diminuzione al 36% prevista solo per il 2027.
5.1. Modalità di fruizione del bonus
Gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, cd “Sismabonus” sono anch’essi oggetto di agevolazione fiscale sia per i soggetti IRPEF che per i soggetti IRES.
Le aliquote agevolative del Sismabonus sono state maggiorate dall’art. 16 co. 1-bis e 1-septies del D.L. 63/2013, i quali prevedevano la possibilità di detrarre dal 50% fino al 85% delle spese sostenute rispetto a quanto previso dall’art. 16-bis del Tuir (50%); l’art. 16 del DL 63/2013 consentiva una detrazione in 5 quote annuali, portata oggi a 10 quote annuali col D.L. 39/2024.
L’agevolazione viene concessa per le spese sostenute sia per immobili adibiti ad abitazione che per immobili adibiti ad attività produttive, non rilevando la classificazione catastale degli stessi.
Gli adempimenti principali necessari alla fruizione dell’agevolazione sono:
a) L’asseverazione di efficacia degli interventi antisismici, per gli interventi di miglioramento sismico per le quali si volesse usufruire del sismabonus con le percentuali previste dai co. 1-quater e 1-quinquies dell’art. 16 del DL 63/2013;
b) Indicazione del CCNL del settore edile per i lavori edili avviati dal 28.05.2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro
c) Effettuazione del pagamento mediante bonifico parlante.
6.SUPERBONUS “110%”
Il “Superbonus”, introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020, così come previsto, ha esaurito la sua fruibilità con l’anno 2025.
7.OSSERVAZIONI E SINTESI
Per poter beneficiare delle aliquote maggiorate, il titolare del diritto di proprietà dell’immobile sul quale vengono eseguiti i lavori oggetto di agevolazione deve destinare l’immobile ad abitazione principale.
Per la definizione di abitazione principale va fatto rifermento al comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR: “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata”.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare n. 8 del 19/06/2025 che l’aliquota maggiorata non viene estesa ai familiari conviventi, ma è riservata soltanto ai titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’aliquota maggiorata sarà inoltre applicabile anche se l’immobile viene adibito ad abitazione principale solo al termine dei lavori, e ciò vale anche per le pertinenze.
Nell’ambito dei bonus ex comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR, la detrazione spetta per l’acquisto di box auto pertinenziali, così come disposto dalla lettera d) del suddetto comma; in particolare per gli interventi relativi alla realizzazione di parcheggi o per l’acquisto di box e posti auto già realizzati dal costruttore. Per beneficiare dell’agevolazione maggiorata, vi deve essere un vincolo di pertinenzialità con l’unità immobiliare oggetto di residenza, e la destinazione ad abitazione principale deve avvenire entro la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.
Analogo vincolo coinvolge il cd “Bonus acquisti”, l’agevolazione che spetta ai sensi del comma 3 dell’art. 16-bis del TUIR, o nell’ambito della disciplina del sismabonus all’art. 16 comma 1-septies del D.L. 63 del 2013, per l’acquisto di immobili su cui sono stati eseguiti interventi agevolabili dall’impresa di costruzione o ristrutturazione.
Anche queste tipologie di agevolazioni ricadono nella casistica di interventi per cui spetta l’agevolazione maggiorata per gli anni 2026 e 2027, se l’unità acquistata viene adibita ad abitazione principale entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.
Riepilogo Bonus Edilizi 2024–2034
Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Art. 16‑bis
- 2024: Detrazione 50%, Massimale 96.000
- 2025: Detrazione 36% (50% se abitazione principale), Massimale 96.000
- 2026: Detrazione 36% (50% se abitazione principale), Massimale 96.000
- 2027: Detrazione 30% (36% se abitazione principale), Massimale 96.000
- 2028–2033: Detrazione 30%, Massimale 48.000
- Dal 2034: Detrazione 36%, Massimale 48.000
Ecobonus
- 2024: Detrazione 50% o 65%, Massimali variabili
- 2025: Detrazione 36% (50% se abitazione principale), Massimali invariati
- 2026: Detrazione 36% (50% se abitazione principale), Massimali invariati
- 2027: Detrazione 30% (36% se abitazione principale), Massimali invariati
Sismabonus
- 2024: Detrazione 50%–85%, Massimale 96.000
- 2025: Detrazione 36% (50% se abitazione principale), Massimale 96.000
- 2026: Detrazione 36% (50% se abitazione principale), Massimale 96.000
- 2027: Detrazione 30% (36% se abitazione principale), Massimale 96.000
Superbonus
- 2024: Detrazione 70%, Massimali variabili
- 2025: Detrazione 65% con adempimenti entro 15/10/2024, Massimali variabili
Bonus barriere architettoniche
- 2024: Detrazione 75%, Massimale 50.000
- 2025: Detrazione 75%, Massimale 50.000
Bonus mobili
- 2024: Detrazione 50%, Massimale 5.000
- 2025: Detrazione 50%, Massimale 5.000
- 2026: Detrazione 50%, Massimale 5.000
