I canoni di locazione derivanti da immobili strumentali sono sottoposti a imposizione fiscale anche se non effettivamente percepiti. La tassazione è dovuta finché il contratto non sia formalmente risolto o non intervenga un provvedimento di convalida di sfratto. Questo principio, basato sulla titolarità del diritto reale anziché sull'effettiva percezione del reddito, è stato ribadito dalla giurisprudenza, con la recente ordinanza n. 12081 del 7 maggio 2025 della Corte di Cassazione.
Nel caso specifico, un contribuente aveva tentato di dimostrare una riduzione del canone e una successiva risoluzione contrattuale tramite una scrittura privata non registrata. L'articolo 2704 del Codice Civile prevede che una scrittura privata non autenticata sia opponibile a Terzi, inclusa l'Amministrazione finanziaria, solo se munita di data certa. Tale certezza può essere conferita, ad esempio, dalla registrazione o da "ogni altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento"
Le prove addotte, ovvero una dichiarazione del conduttore e le ricevute dei pagamenti ridotti, sono state ritenute insufficienti. La Suprema Corte ha ribadito che i fatti idonei a conferire data certa devono essere obiettivi, non riconducibili al soggetto che li invoca e al di fuori della sua disponibilità. La mera verosimiglianza della data non è sufficiente.
