L'articolo 26 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) disciplina l'imputazione dei redditi fondiari stabilendo, quale regola generale, che tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo indipendentemente dalla loro effettiva percezione.
Per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, tuttavia, la norma prevede un'importante deroga: i redditi derivanti da tali contratti, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.
Per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020, nei casi in cui il locatore abbia già versato imposte su canoni successivamente risultati non percepiti, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2020, la non imponibilità opera invece già a partire dal momento dell'intimazione di sfratto, senza necessità di attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale.
Per rideterminare il credito è necessario riliquidare le dichiarazioni reddituali di ciascuno degli anni per i quali sono state pagate le maggiori imposte; la differenza tra quanto effettivamente versato e quanto da versare costituisce credito per il proprietario, il quale ne godrà nel primo dichiarativo disponibile e comunque non oltre i termini della prescrizione decennale.
Nel procedere alla riliquidazione occorre tenere conto della rendita catastale dell'immobile e di eventuali rettifiche o accertamenti operati dagli uffici competenti.
Qualora il proprietario non intenda utilizzare il credito in dichiarazione, può presentare apposita istanza di rimborso entro i medesimi termini di prescrizione.
Va infine precisato che per le sole locazioni di immobili ad uso non abitativo i canoni, anche se non percepiti, concorrono alla formazione del reddito complessivo, in quanto devono essere dichiarati e tassati sino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto, e le imposte versate su canoni non riscossi non possono essere recuperate neppure mediante il credito d'imposta.
