La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30919 del 25 novembre 2025, ha stabilito che in caso di mancato pagamento di un avviso relativo alla decadenza dall'agevolazione prima casa, l'Amministrazione finanziaria dispone di dieci anni per notificare la cartella di pagamento dal momento in cui l'imposta è stata definitivamente accertata.
La vicenda analizzata ha riguardato l'acquisto nel 2004 di un'abitazione con le agevolazioni prima casa, sia per l'imposta di registro che per l'imposta sostitutiva sul mutuo. Nel 2007 l'immobile è stato venduto senza che venisse acquistato un altro immobile entro l'anno successivo da destinare ad abitazione principale, determinando così la decadenza dai benefici fiscali.
L'Agenzia delle Entrate ha notificato l'avviso di liquidazione entro i tre anni previsti dall'articolo 76 del Testo unico dell'imposta di registro. A seguito del mancato pagamento, nel 2019 è stata emessa la cartella di pagamento per il recupero della maggiore imposta con interessi e sanzioni.
Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano accolto il ricorso dell'acquirente ritenendo tardiva la notifica della cartella, in quanto trascorsi più di cinque anni dalla vendita dell'immobile.
La Cassazione ha invece ribaltato questa interpretazione, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I giudici hanno distinto nettamente tra l'attività di accertamento e quella di riscossione, precisando che una volta divenuto definitivo l'avviso per mancata impugnazione, il credito può essere riscosso entro il termine prescrizionale decennale. La Corte ha, infatti, chiarito che l'articolo 76 del Testo unico disciplina i termini per l'attività di accertamento (con prescrizione triennale), mentre l'articolo 78 riguarda la riscossione delle somme definitivamente accertate, soggetta a prescrizione decennale. Nel caso esaminato entrambi i termini risultavano rispettati: tre anni per notificare l'avviso di decadenza e dieci anni per notificare la cartella dalla definizione della pretesa fiscale.
La sentenza ha quindi stabilito che la cartella di pagamento costituisce un atto di riscossione e non di accertamento, pertanto trova applicazione il termine decennale anziché quello previsto per la liquidazione dell'imposta. La pronuncia si pone in continuità con precedenti orientamenti giurisprudenziali dello stesso organo.
Fonte fisco oggi
