L'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025, ha chiarito le modalità di trasmissione agli eredi delle detrazioni fiscali per interventi edilizi agevolati in caso di successione ereditaria.
Il documento richiama l'articolo 16-bis del Tuir, che disciplina le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali.
L'agevolazione è attualmente fissata al 36%, con innalzamento al 50% per l'abitazione principale quando il beneficiario è proprietario o titolare di diritto reale di godimento.
In caso di decesso del titolare dell'agevolazione, le quote di detrazione non ancora fruite si trasferiscono esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile.
Il punto centrale del chiarimento riguarda i requisiti temporali della detenzione.
L'Agenzia ha precisato che tale condizione deve sussistere per l'intero periodo d'imposta in cui si intende fruire della detrazione, ma non necessariamente nell'anno stesso di apertura della successione.
L'elemento determinante è la presenza della detenzione per tutto il periodo d'imposta in cui l'erede beneficerà delle quote residue.
Conseguentemente, se nell'anno di apertura della successione l'immobile è locato o concesso in comodato a terzi, nessun erede potrà usufruire della quota di detrazione per quell'anno.
Negli anni successivi, qualora uno o più eredi acquisiscano la detenzione materiale e diretta dell'immobile, potranno beneficiare delle quote annuali residue.
L'Amministrazione ha inoltre specificato che la detenzione deve coprire l'intero periodo d'imposta, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Qualora l'acquisizione avvenga in corso d'anno, per quel periodo la detrazione non potrà essere applicata.
Nel caso in cui il numero di eredi che detengono materialmente l'immobile vari nel tempo, il diritto alla detrazione dovrà essere ripartito proporzionalmente tra loro in base alla detenzione effettiva di ciascun periodo.
I medesimi criteri interpretativi si applicano anche alle quote non usufruite di altre agevolazioni fiscali, quali bonus verde, ecobonus e superbonus.
Fonte: FiscoOggi
