L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 273 del 27 ottobre 2025, ha chiarito il regime delle detrazioni fiscali applicabili ai cittadini italiani residenti fiscalmente all'estero che effettuano interventi di ristrutturazione su immobili situati in Italia.
Il caso riguarda un cittadino italiano iscritto all'AIRE e fiscalmente residente in Svizzera, che nel 2025 ha effettuato lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo su una proprietà in Italia, utilizzata per soggiorni saltuari, vacanze e adempimenti amministrativi.
La legge di bilancio 2025 ha stabilito un'aliquota ordinaria del 36% per le spese sostenute nel 2025. L'aliquota maggiorata del 50% nel 2025 è riservata agli immobili adibiti ad abitazione principale dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale di godimento. Per abitazione principale si intende l'immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
La circolare n. 8/2025 e la risoluzione n. 136/2008 hanno specificato che la residenza all'estero esclude la qualificazione dell'immobile italiano come dimora abituale, requisito necessario per accedere alla detrazione maggiorata.
Nel caso esaminato, la residenza fiscale in Svizzera e l'iscrizione all'AIRE impediscono di considerare l'immobile italiano come abitazione principale. L'utilizzo occasionale per vacanze o esigenze amministrative non soddisfa il requisito della dimora abituale, che richiede una presenza stabile e continuativa.
Il proprietario può quindi accedere esclusivamente alla detrazione ordinaria del 36% per le spese sostenute nel 2025, mentre l'aliquota del 50% rimane inapplicabile in assenza del requisito dell'abitazione principale
