Nella Legge di Bilancio 2026, però, gli stessi sono stati sostituiti dalla reintroduzione, con alcune modifiche, delle agevolazioni originariamente previste dall’art. 1, co. 9 e 10, della L. n. 232/2016, riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (il noto “iperammortamento”).
1. Ambito soggettivo di applicazione
Il beneficio spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato - incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente
dalla forma giuridica,
dal settore economico di appartenenza;
dalla dimensione,
dal regime contabile adottato;
dalla data di costituzione.
Possono, pertanto, fruire della misura agevolativa:
le imprese individuali
le società commerciali di persone
le società di capitali
gli enti commerciali e non
le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Anche per fruire della presente agevolazione, viene imposto (come requisito già presente per i bonus pregressi) il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono, invece, esclusi dall’agevolazione
a) gli esercenti arti e professioni nonché le imprese in regime forfetario e quelle agricole che determinano il reddito su base catastale.
b) le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 (l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).
Per tali imprese l’esclusione soggettiva deve riguardare il medesimo arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva.
2. Ambito oggettivo di applicazione
Il beneficio in commento è riconosciuto, ai sensi del co. 429 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026, solo per gli investimenti in beni strumentali:
a) materiali ricompresi nell’Allegato IV della Legge di Bilancio 2026 (ex Allegato A della L. n. 232/2016 aggiornato
b) immateriali di cui all’Allegato V della L. n. 199/2025 (ex Allegato b della L. n. 232/2016 aggiornato);
c) materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonte rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente i moduli fotovoltaici
- con celle aventi un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% e quelli
- composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24% (art. 12 comma 1 lett. b) e c) del DL 181/2023).
I citati beni devono essere, inoltre,
nuovi;
interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione (a tal proposito si ritiene che il mancato riferimento alla perizia sia una era svista, che probabilmente verrà sanata con un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate);
destinate a strutture produttve situate in Italia;
prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Sotto il profilo temporale, nella versione definitiva della norma, i nuovi iperammortamenti sono riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Si noti che il termine del 30 settembre 2028 è generale e, a differenza delle precedenti versioni, non rappresenta un termine “lungo” per effettuare gli investimenti solo in caso di avvenuta prenotazione.
3. Misura dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione/quota capitale del canone di leasing.
La misura di tali incrementi viene applicata ugualmente per tutti i beni:
- nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 50% per gli investimenti oltre10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Si noti : viene invece eliminata la maggiorazione superiore inizialmente prevista nelle prime bozze di DDL nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica con riduzione dei consumi energetici, fissata nella misura, rispettivamente, del 220%, 140% e 90%.
Dato che il presente benefit consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione, lo stesso spetterà solo alle imprese che determinano il reddito analiticamente.
Si ritiene, altresì, di ricordare che la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni riguarda solo le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini dell’IRAP (neanche per i soggetti che determinano il valore della produzione secondo i criteri stabiliti per le imposte sui redditi) e comporta un risparmio d’imposta soprattutto per le imprese che dichiarano un reddito che può essere ridotto dalla detta maggiorazione, mentre in caso di perdita ai fini fiscali la stessa sarà incrementata e riportata a nuovo, differendo nel tempo il menzionato risparmio d’imposta.
4. Recapture dell’agevolazione
L’art. 1, co. 432, della L. n. 199/2025 dispone che se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo, si verifica
a) il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione (a prescindere dalla localizzazione del cessionario) ovvero
b) la delocalizzazione del bene verso strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Nel caso in cui l’impresa non effettui investimenti sostitutivi del cespite agevolato ceduto o trasferito all’estero, stante la formulazione della norma, l’effetto dovrebbe riguardare esclusivamente la prosecuzione del meccanismo applicativo del beneficio e non parrebbe comportare alcun obbligo di restituzione del beneficio relativo alla deduzione delle quote di iperammortamento legittimamente maturate prima della cessione.
Il c.d. “periodo di sorveglianza” coinciderà quindi con il “periodo di fruizione della maggiorazione”. Al fine di individuare tale periodo, si rileva che la maggiorazione, non essendo correlata alle valutazioni di bilancio, deve essere fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal decreto indicato nell’art. 102 co. 2 del TUIR, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, ridotti alla metà per il primo esercizio. Pertanto, il periodo di fruizione dell’agevolazione, oggetto di sorveglianza, si sostanzia nel periodo di ammortamento fiscale, calcolato sulla base dei coefficienti di cui al D.M. 31.12.1988.
5. Iter burocratico
Il passaggio all’iperammortamento non fa purtroppo venir meno l’attuale sistema di comunicazioni al GSE, che continueranno a costituire condizioni di accesso al beneficio e dunque elementi necessari per poter inserire le deduzioni maggiorate nel quadro RF/RG del modello Redditi.
Non viene previsto se si tratterà, come avviene oggi, di distinte comunicazioni preventive e consuntive oppure se sarà sufficiente trasmettere queste ultime, dopo l’ultimazione dell’investimento. L’effettuazione, da parte del Mef, del monitoraggio degli oneri a carico del bilancio dello lascia prevedere che si dovranno effettuare anche le comunicazioni preventive.
Il comma 436 non chiarisce quali siano le conseguenze di un eventuale sforamento degli effetti finanziari attesi, in ogni caso, per effetto del meccanismo di deduzione pluriennale, l’impatto riguarderà in gran parte annualità dal 2027 in poi.
Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF), saranno stabilite le modalità attuative della disposizione, con particolare riguardo, tra l’altro, a:
la procedura di accesso al beneficio;
il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
6. Cumulo con altre agevolazioni e intrecci (o intralci) con i crediti di imposta 4.0
L’art. 1, co. 431, della L. n. 199/2025 disciplina la cumulabilità dei nuovi iper-ammortamenti con altre agevolazioni.
Più nello specifico, viene disposto che il beneficio sia cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno:
- non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione;
- non porti al superamento del costo sostenuto.
La norma dispone che la relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
Sempre l’art. 1, co. 431, della L. 199/2025 dispone, poi, che il nuovo iperammortamento non si applichi agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 446 della L.207/2024, ossia in beni materiali 4.0 che beneficiano del credito d’imposta previsto per investimenti effettuati:
- [nel 2025 o]
- nel termine lungo del 30.06.2026, in presenza di valida prenotazione entro il 31.12.2025.
Fermo restando che la disposizione sull’iperammortamento fa riferimento agli investimenti effettuati dal 2026 e che è stato chiarito in passato (cfr. Agenzia delle Entrate, Circ. 8/E del 10/4/2019) che la prenotazione riconduce gli investimenti nell’agevolazione precedente, gli investimenti con ordine e versamento dell’acconto minimo del 20% entro il 31.12.2025 non potrebbero accedere agli iperammortamenti ove beneficino del precedente credito d’imposta 4.0.
Il tenore letterale della norma sulla cumulabilità della nuova misura prevede infatti l’impossibilità di fruire degli iper-ammortamenti in riferimento “agli investimenti che beneficiano” delle disposizioni sul credito d’imposta 4.0.
In altri termini, a differenza delle precedenti agevolazioni, ai fini in esame non sarebbe sufficiente la semplice prenotazione, ma sarebbe necessaria l’effettiva possibilità di beneficiare dell’incentivo.
Qualora invece la prenotazione avvenuta nel 2025, con presentazione di relativa comunicazione e conferma dell’agevolazione (visto l’esaurimento delle risorse disponibili), abbia incardinato l’investimento nella precedente disciplina, i beni che beneficiano del credito d’imposta 4.0 non potrebbero beneficiare anche degli iper-ammortamenti.
Parrebbe quindi che anche in caso di avvenuta prenotazione con presentazione dell’apposita comunicazione per l’accesso al credito 4.0, ma di annullamento della stessa per esaurimento delle risorse i beni possano accedere al nuovo iper-ammortamento.
Al riguardo, è stato altresì rilevato che dovrebbero poter accedere alla nuova misura anche gli investimenti già avviati nell’ambito dei precedenti crediti d’imposta 4.0 e 5.0, ma non completati entro il 31.12.2025.
Dovrebbe inoltre essere possibile accedere alla nuova agevolazione anche qualora gli investimenti prenotati entro il 31.12.2025 non venissero effettuati entro il termine previsto del 30.6.2026.
Con riferimento al coordinamento con la precedente disciplina del credito d’imposta 4.0, considerata la delicatezza della questione, sarebbero tuttavia auspicabili tempestive indicazioni ufficiali.
7. Acconti di imposta
A norma dell’art. 1, co. 434, della L. n. 199/2025, la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 è effettuata “senza tener conto delle disposizioni” di cui all’art. 1 co. 427 - 436.
In altri termini, applicando il c.d. “metodo storico”, si considera, quale imposta del periodo d’imposta precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell’agevolazione.
