Le donazioni di beni immobili o diritti reali immobiliari sono soggette a imposizione fiscale con aliquote e franchigie differenziate in base al grado di parentela tra donante e donatario.
La normativa prevede i seguenti scaglioni:
- 4% per i trasferimenti in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti), da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro;
- 6% per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle, da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- 6% per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia;
- 8% per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
Quando il beneficiario è una persona con disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), indipendentemente dal grado di parentela, è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro e l'imposta si applica esclusivamente sulla parte eccedente tale somma. Questa previsione risponde all'esigenza di tutelare il patrimonio delle persone bisognose di assistenza intensiva, garantendo loro maggiori risorse economiche in considerazione delle necessità di sostegno che caratterizzano la loro condizione
