Studio+com Commercialisti Associati - Modena Vignola Spilamberto - La riforma della circolazione degli immobili di provenienza donativa

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Studio+com è lo studio di commercialisti a Modena che dal 1973 affianca imprese di ogni dimensione e professionisti nei rapporti societari e con il fisco, supportandone la crescita con competenza, puntualità e capacità di ritagliare un servizio "su misura".

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Studio+com è il punto di riferimento per la consulenza aziendale e societaria: competenza al servizio di una corretta pianificazione finanziaria, affidabilità ed esperienza per affrontare le sfide che caratterizzano la vita di una società.

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La riforma della circolazione degli immobili di provenienza donativa

Il 18 dicembre 2025 è entrata in vigore l’art. 44 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, una riforma molto attesa che cambia profondamente una delle regole più delicate del diritto successorio italiano.

Una modifica che, in parole semplici, rende finalmente “vendibili” e finanziabili gli immobili ricevuti in donazione, eliminando un’incertezza che per anni ha creato problemi a famiglie, acquirenti e banche.

Vediamo cosa cambia, partendo dalle basi, ovvero cos’è la “legittima” e chi sono i legittimari; la legge italiana tutela alcuni familiari stretti del defunto — coniuge, figli e, in mancanza, genitori — riservando loro una parte minima dell’eredità, detta quota di legittima. Nessuno può esserne escluso, neppure con testamento o donazioni fatte in vita.Per verificare se questa quota è stata rispettata, si tiene conto sia dei beni lasciati alla morte, sia di quelli donati quando la persona era in vita.

Laddove un legittimario ricevesse meno di quanto gli spetti, potrebbe aderire ad uno strumento di tutela, ovvero il ricorso all’azione di riduzione, con il quale chiedere che donazioni o disposizioni testamentarie vengano “ridimensionate” per reintegrare la sua quota.

Un diritto resta pienamente valido anche dopo la riforma.

Ciò che cambia è come viene esercitato e contro chi.

Prima della riforma: perché gli immobili donati erano un problema

Prima della nuova legge il legittimario leso, in alcuni casi, aveva la possibilità di recuperare direttamente l’immobile donato, anche se questo era stato venduto ad un terzo o dato in garanzia ad una banca.

Il risultato pratico era noto:

  • chi acquistava un immobile di provenienza donativa rischiava di perderlo;
  • le banche erano molto caute nel concedere mutui;
  • spesso si ricorreva a soluzioni artificiose (risoluzioni di donazioni, assicurazioni costose).

 

Con il risultato che gli immobili donati erano “giuridicamente instabili”, anche a distanza di molti anni.

Con la riforma, il principio cambia radicalmente.

Chi acquista un immobile donato pagando un prezzo (cioè a titolo oneroso) è ora definitivamente protetto.

Lo stesso vale per le banche che iscrivono ipoteca, per i contratti di locazione e per gli altri vincoli sull’immobile.

Il legittimario:

  • può ancora agire contro chi ha ricevuto la donazione;
  • può recuperare l’immobile solo se è ancora nel patrimonio del donatario;
  • se l’immobile è stato venduto, può chiedere solo una compensazione in denaro, e solo al donatario, non all’acquirente.

 

Il bene, quindi, non torna indietro: resta a chi l’ha comprato

Un’altra novità importante riguarda i termini di azione.

Prima della riforma, il legittimario poteva attendere anche dieci anni prima di decidere se agire.

Ora, invece, dopo tre anni dall’apertura della successione, chi acquista un immobile dagli eredi è definitivamente al sicuro, salvo che l’azione sia stata già formalmente avviata.

Questo rende più chiari e prevedibili i rapporti patrimoniali.

La riforma non riguarda solo gli immobili, ma anche beni mobili e partecipazioni societarie, tema cruciale nei passaggi generazionali delle imprese.

In pratica, le quote o le azioni ricevute per donazione e poi cedute non possono più essere “travolte” da azioni successive, eliminando uno dei principali ostacoli alla riorganizzazione e alla continuità aziendale.

Una riflessione finale, prima ancora che giuridica

Questa riforma offre più certezza ai mercati e agli operatori, ma non può risolvere i conflitti familiari.

Chi vive in famiglie in cui esistono beni immobili, aziende o partecipazioni societarie dovrebbe cogliere l’occasione per riflettere su ciò che accade quando i genitori sono ancora in vita: quando, anche in buona fede, si tende a favorire un figlio rispetto a un altro, quando uno dei figli appare più fragile o più bisognoso di tutela, o quando le scelte patrimoniali vengono fatte senza essere realmente condivise.

La nuova disciplina chiarisce che l’azione di riduzione resta uno strumento di tutela, ma è anche vero che quando si arriva a esercitarla, la frattura familiare è spesso già irreversibile.

A quel punto non si tratta più di riequilibrare patrimoni, ma di gestire conflitti, rancori e contenziosi che difficilmente trovano una vera soluzione nei tribunali.

Per questo, il vero invito — prima ancora che fiscale o legale — è sedersi intorno a un tavolo quando è ancora possibile, parlare in modo leale, spiegare le scelte, ascoltare le sensibilità di tutti e pianificare con trasparenza.

Ed è proprio in questi periodi di festa, di pace e di apparente leggerezza che un genitore può trovare il momento giusto per cercare il consenso e la comprensione dei figli; e, allo stesso tempo, un figlio può provare a guardare il fratello con occhi diversi, accettando che l’armonia, prima ancora che dal diritto, debba scendere dentro la famiglia.

Perché le regole possono stabilire chi ha diritto a cosa, ma solo il dialogo può evitare che un’eredità diventi una guerra.

( Articolo di Mario Vacca tratto dalla rivista “Gazzetta dell’Emilia & dintorni”)

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