Con l'avviso del 25 giugno 2026, ENEA ha comunicato l'aggiornamento del portale bonusfiscali.enea.it, lo strumento telematico attraverso cui i soggetti che effettuano interventi di efficientamento energetico sono tenuti a trasmettere le schede descrittive entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, ai fini del riconoscimento del bonus casa e dell'ecobonus.
Il portale era rimasto sospeso in attesa dell'adeguamento alle nuove normative nel frattempo entrate in vigore: il decreto legislativo n. 5/2026, operativo dal 4 febbraio 2026, e il decreto ministeriale del 28 ottobre 2025, che ha introdotto modifiche ai requisiti minimi degli edifici e alla metodologia di calcolo della prestazione energetica.
Sul piano operativo, il trattamento dei termini varia in funzione della data di avvio e conclusione dei lavori. Per gli interventi avviati prima del 4 febbraio 2026 i 90 giorni decorrono secondo le regole ordinarie. Per i lavori avviati dopo il 4 febbraio e conclusi prima del 25 giugno 2026, il termine decorre dal ripristino del portale, con esclusione del periodo di sospensione dal computo e senza rischi di decadenza dall'agevolazione. Per i lavori avviati dopo il 4 febbraio e conclusi dopo il 25 giugno 2026, il conteggio dei 90 giorni parte in automatico dalla data di ultimazione.
Quanto alle conseguenze della mancata o tardiva trasmissione, il trattamento è differenziato: per il bonus casa il ritardo non compromette la detrazione, come chiarito dalla risoluzione n. 46/E del 2019 e dalla circolare n. 19/E del 2020. Per l'ecobonus, pur ammettendosi la remissione in bonis ai sensi della circolare n. 2/2023, recenti pronunce della Cassazione hanno escluso la decadenza a condizione che le spese siano effettivamente sostenute e documentabili. Resta in ogni caso consigliabile rispettare i termini per evitare future contestazioni.
