La Legge di Bilancio 2026 introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione: la rottamazione-quinquies (art. 1, commi 82 e seguenti).
Ambito oggettivo e temporale
La misura riguarda esclusivamente i carichi consegnati ad ADER dal 2000 al 31 dicembre 2023, sulla base della data di consegna del ruolo, non dell’anno d’imposta.
Beneficio fiscale
Il contribuente paga solo il capitale e le spese di riscossione, mentre vengono stralciati:
✔ sanzioni amministrative
✔ interessi iscritti nei carichi
✔ interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973
✔ compensi di riscossione (ove previsti)
Il capitale resta integralmente dovuto.
Per l’IVA restano comunque applicabili gli interessi imposti dalla normativa UE — ma la riduzione del debito rimane significativa.
Carichi ammessi
Il perimetro è più ristretto rispetto alle precedenti rottamazioni nonostante la richiesta espressa da più parti come associazioni e sindacati di professionisti.
Giova ricordare che la misura costa e le coperture, soprattutto in questa legge di bilancio erano limitate all’essenziale.
Riguarda in particolare:
✔ imposte da liquidazione automatica (artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972)
✔ imposte da controllo formale (art. 36-ter DPR 600/1973)
✔ contributi INPS dichiarati e non versati (esclusi quelli da accertamento)
✔ sanzioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni statali (con stralcio solo di interessi e maggiorazioni)
Sono ricompresi anche:
✔ carichi derivanti da incrocio dati LIPE (art. 21-bis DL 78/2010)
✔ decadenze da dilazioni sugli avvisi bonari ex art. 3-bis D.Lgs. 462/1997
in quanto collegati alla liquidazione automatica o al controllo formale.
NON rientrano
• IMU
• TARI
• TASI
• Addizionale comunale
• Sanzioni amministrative comunali
• Multe della Polizia Municipale
• Canone unico patrimoniale.
Molti Comuni (come già accaduto in passato) possono deliberare:
✔ pace fiscale locale
✔ stralcio parziale sanzioni/interessi
✔ piani di rateazione agevolata
Ma è una scelta del Comune, NON della rottamazione-quinquies “statale”.
Soggetti decaduti da precedenti rottamazioni
Possono aderire anche i contribuenti decaduti da precedenti definizioni, tranne per:
- dazi doganali
- IVA all’importazione
Condizione essenziale: se al 30 settembre 2025 il contribuente è in regola con i pagamenti della precedente rottamazione, NON può aderire e deve proseguire il piano esistente.
Procedura e scadenze
- 30 aprile 2026
Presentazione della domanda, con eventuale rinuncia ai giudizi pendenti
- 30 giugno 2026
ADER comunica gli importi dovuti
- 31 luglio 2026
Pagamento in unica soluzione oppure della prima rata
Rateizzazione
È previsto un piano fino a 54 rate dal 2026 al 2035 (9 anni).
Disciplina delle cause di decadenza
Diversamente dalle precedenti rottamazioni, la decadenza si verifica quando:
- non si paga o si paga in misura insufficiente l’unica rata del 31 luglio 2026
- non si pagano due rate del piano, anche non consecutive
- non si paga l’ultima rata
Importante:
il mancato pagamento della prima rata del piano pluriennale non determina automaticamente la decadenza.
