Con il principio di diritto n. 7/2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in merito al trasferimento mortis causa delle quote di detrazione Irpef spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con specifico riferimento al caso in cui l'erede non detenga materialmente e direttamente l'immobile al momento di apertura della successione.
L'articolo 16-bis, comma 8, del TUIR stabilisce che, in caso di decesso del titolare del diritto alla detrazione, il beneficio fiscale residuo si trasmette integralmente ed esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. La norma non prescrive, tuttavia, che tale condizione debba necessariamente sussistere nell'anno di apertura della successione quale presupposto per il trasferimento delle rate residue.
Ne consegue che, qualora al momento del decesso nessun erede detenga direttamente l'immobile — ad esempio perché concesso in locazione o in comodato a terzi — la quota di detrazione relativa all'anno del decesso non potrà essere fruita. Il beneficio non decade in modo definitivo: negli anni successivi, al venir meno del vincolo contrattuale, l'erede o gli eredi che acquisiscano la detenzione materiale e diretta potranno beneficiare delle quote annuali residue ancora disponibili.
Rimane tuttavia necessario che la detenzione diretta sia mantenuta ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale si intende fruire della detrazione. Qualora il numero di eredi che soddisfano tale requisito vari da un anno all'altro, il diritto alla detrazione dovrà essere ripartito tra loro in maniera consequenziale.
