In particolare, il comma 78, dell’articolo 1, L. 213/2023, dispone circa l’adeguamento delle esistenze fiscali, per i soggetti esercenti attività di impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali per la redazione del bilancio di esercizio.
Nel dettaglio, la disposizione riconosce agli esercenti attività di impresa, la facoltà, relativamente al periodo di imposta in corso al 30.9.2023, di adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92, Tuir.
Operativamente, l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite due modalità:
A) l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
B) l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
Nel primo caso, ossia di eliminazione dei valori, risulta possibile: eliminare le quantità fisiche dei beni risultanti dalla contabilità in misura superiore a quelle effettive ovvero; ridurre i costi unitari di valutazione dei beni effettivamente esistenti in magazzino, in quanto superiori a quelli effettivi.
L’operazione è soggetta a IVA e ad imposta sostitutiva del 18% a titolo di Irpef/Ires/Irap.